[Contenuto della pagina]
[Navigazione]

INFORMAMINORI - Laboratorio Veneto sulla Comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza



NORMATIVA - Europea

NORME NAZIONALI

Codice Penale

Articolo 528 - Pubblicazioni e spettacoli osceni

  1. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
  2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizioni precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
  3. Tale pena si applica inoltre a chi:
    a) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
    b) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
  4. Nel caso preveduto dal numero 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa

Articolo 14 - Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate. Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.

Legge 21 aprile 1962, n. 161 - Revisione dei film e dei lavori teatrali.

Articolo 5 - Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori.

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di Pubblica Sicurezza di servizio nel locale. È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Articolo 8

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.

Articolo 15

[…] 10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962 n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente ne parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

Articolo 31

[…] 3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2 ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, l’Autorità (garante) delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione dell’Autorità (garante) ove ricorrano giustificati motivi

Legge 27 maggio 1991, n.176 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Articolo 13

  1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
  2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
    a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
    b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

  1. Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
  2. Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
  3. Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
  4. Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
  5. Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18

Legge 5 ottobre 1991, n. 327 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.

Articolo 7

[…] 2. Gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l’orario di trasmissione e di ricezione.

Legge 30 maggio 1995, n. 203 - Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

Articolo 3 - Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo.
[…] 4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, l’Autorità (garante), d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Legge 23 dicembre 1996, n. 650 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell’attività’ radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

Articolo 1

[…] 26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Articolo 25. (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).

  1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
  2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
  3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
  4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.

Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Articolo 1

[…] 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
[...] b) la commissione per i servizi e i prodotti:
[…] 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi […].
[…] 28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori […].

Legge 30 aprile 1998, 122 - Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

Articolo 3

[…]5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo

Legge 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati.

Articolo13

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell’esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
  2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
    a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
    b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
    c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
  3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
  4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
  5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
    a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
    b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
  7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.


Legge 1° marzo 2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001.

Articolo 52

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
  2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
    a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
    b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
    c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
    d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".

Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 - Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/Ce in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

Articolo 6

  1. E’ considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini o adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 - Regolamento di esecuzione della legge 161/62.

Articolo 9.

Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art. 6 della legge: contengano battute o gesti volgari; indulgono a comportamenti amorali; contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o relative ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti; fomentino l'odio o la vendetta; presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva.
Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati nel comma precedente.

Decreto del Ministro delle comunicazioni, 30 novembre 1991, n. 425 - Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche ed alla tutela dei minorenni.

Articolo 3 - Norme a tutela dei minorenni.

La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:
a. esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b. esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
c. sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;
d. mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose

Decreto del Ministro delle comunicazioni, 15 gennaio 2003 - Istituzione del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, presieduto da Emilio Rossi.

Risoluzioni parlamentari Commissione parlamentare per l’infanzia

7-00024 Risoluzione De Luca: rapporto tra Tv e minori. 19 luglio 2000

[…] Invita il Governo:

  1. ad introdurre l’obbligo di mandare in onda in tempo reale una formula esplicita di scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice da parte delle emittenti televisive che lo hanno sottoscritto, nella quale sia spiegata la violazione e la norma posta a tutela del minore;
  2. ad introdurre l'obbligo di una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale di informare preventivamente i telespettatori di come sia stata classificata l'opera trasmessa ed agendo in sede di Unione europea per ottenere in tempi brevi la predisposizione di adeguati sistemi di classificazione comuni a tutti i paesi membri, come previsto dalla direttiva 97/36/CE;
  3. a promuovere l’istituzione presso l’Autorità garante per le comunicazioni di un Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti e delle associazioni delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative;
  4. ad inserire il rispetto dei codici e delle carte similari, compreso il codice di autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni televisive, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all’Autorità garante per le comunicazioni;
  5. a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all’esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e sul divieto di trasmettere spot pubblicitari durante i programmi dedicati all'infanzia;
  6. a prevedere l’istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l’Autorità garante possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l’assunzione di informazioni relative alla programmazione;
  7. a promuovere la razionalizzazione ed il coordinamento della complessa normativa a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui all'art. 20 comma 2 della Legge 59/97, di un testo unico o di un codice unificato, sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia, con la finalità di una maggiore semplicità di applicazione;
  8. ad armonizzare le azioni di tutela in tutte le diverse fasi di produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti televisivi, in rapporto al loro impatto sui minori;
  9. ad effettuare campagne educative, anche televisive a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri e scolastiche rivolte ai minori, agli educatori, agli operatori televisivi e alle famiglie, finalizzate all’informazione e all’educazione ad un uso creativo del tempo libero, diverso dalla fruizione passiva del mezzo televisivo e all'uso corretto delle sue capacità formative;
  10. a favorire nella scuola l'educazione ai nuovi linguaggi multimediali, curando anche l’aggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento di attività di formazione alla comunicazione degli educatori e dei giovani;
  11. ad avviare corsi di educazione ai mezzi di comunicazione multimediali, anche attraverso il finanziamento da parte del Fondo nazionale per l'infanzia del Dipartimento delle attività sociali della Presidenza del Consiglio, nelle facoltà di scienza della formazione, sociologia, lettere, scienza della comunicazione, DAMS, nonché corsi di specializzazione ed aggiornamento per il personale dei mezzi di comunicazione;
  12. a sensibilizzare le famiglie ad una visione familiare congiunta e consapevole della televisione individuando sistemi di filtraggio e percorsi guidati per il controllo familiare anche rispetto alla rete Internet; a promuovere ed incentivare la produzione di programmi e di opere adatte ad una visione familiare;
  13. a predisporre idonei incentivi economici, per portare ai livelli medi europei la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità, dei programmi specificamente destinati all’infanzia e all’adolescenza nonché dei programmi adatti ad una visione familiare, riducendo in tal modo l’attuale preponderanza di prodotti stranieri estranei alla cultura europea realizzati spesso a basso costo a scapito della qualità;
  14. a richiedere alle emittenti televisive il rispetto delle fasce orarie di programmazione protetta per i minori, promuovendo nel frattempo la revisione delle fasce orarie protette in linea con quanto avviene in altri paesi europei; a valutare altresì l'opportunità di non mettere in onda programmi specificamente dedicati ai minori nella fascia oraria compresa tra le 7 e 30 e le 9 e 30 del mattino;
  15. affidare all'Autorità Garante per le Comunicazioni il compito di stabilire la trasmissibilità in TV di opere cinematografiche ed a soggetto per la televisione, conformemente al parere di una speciale commissione di esperti presso il Consiglio Nazionale degli Utenti;
  16. a tener conto, nella fissazione dei criteri per la trasmissibilità dei film al pubblico dei minori, del diverso grado di impatto e di invasività del mezzo televisivo, che spesso é subito passivamente (32 milioni di apparecchi televisivi nelle case) rispetto agli schermi cinematografici (3.000 in tutta Italia);
  17. a favorire gli investimenti nel sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle 12 emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai minori, il controllo delle trasmissioni generiche, l’utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e la pubblicità televisiva;
  18. ad estendere il regime della rete di monitoraggio dei Corecom a tutte le emittenti locali esistenti sul suolo nazionale, sollecitando le regioni che ancora non vi abbiano adempiuto ad istituire i Corecom sul proprio territorio;
  19. a tenere conto nella predisposizione degli strumenti di tutela delle differenti fasce di età dei minori e della loro collocazione sociale, culturale e del tipo di popolazione in cui vivono;
  20. a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in materia di pubblicità rivolta ai minori anche promuovendo l'adozione di una segnaletica per le interruzioni pubblicitarie che sia comune a tutte le emittenti, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e occulta e concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente al fine di vietare le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente dedicate ai minori ed evitare che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi "programmi contenitori" di durata superiore a trenta minuti;
  21. a considerare le proposte emergenti in Europa sui messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi durante i programmi destinati ai bambini e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi di cartoni animati;
  22. a chiedere alla RAI di evitare discriminazioni qualitative fra una televisione a pagamento e una programmazione gratuita per l'infanzia e l'adolescenza meno abbiente;
  23. a chiedere in particolare alla RAI, in ragione della propria funzione pubblica e delle risorse economiche derivanti dal canone, un forte impegno per il miglioramento dei livelli qualitativi dell’offerta televisiva, prevedendo l’assunzione di tali impegni nel contratto di servizio con lo Stato;
  24. a promuovere un convegno ed un osservatorio a livello di istituzioni europee sul tema minori-TV, al fine di. confrontare le normative nazionali e sintetizzare la pluralità di codici di autoregolamentazioni esistenti in un unico codice di disciplina europeo, corredato da un sistema sanzionatorio univoco, rapido ed efficace;
  25. a relazionare annualmente al Parlamento sull’attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dello sviluppo psicologico dei minori e sul rispetto di essa da parte delle concessionarie dell’emittenza radiotelevisiva pubblica e privata;
  26. a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei minori nel pieno rispetto della libertà di comunicazione e di scelta della programmazione;
  27. ad ipotizzare la sperimentazione negli apparecchi televisivi di dispositivi che, aggiunti al normale telecomando, consentano di inibire l'immagine mantenendo inalterato l'audio.

7-00008 Risoluzione Tredese ed altri: servizi audiotex. 20 marzo 2002

[…] Impegna il Governo

a emanare sollecitamente il regolamento di cui al comma 25 dell’articolo 1 della legge n. 650 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 545 del 1996, contenente norme riguardanti l’accesso ai servizi audiotex ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione, nonché ad adottare, nell’ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa idonea a monitorare il reiterarsi della pubblicità dei servizi vietati sui mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di agevolare le attività repressive, sanzionatorie e di contrasto delle autorità competenti

8-00036 Risoluzione Burani Procaccini, Castellani, De Franciscis, Fasolino, Giacco, Mazzuca, Montagnino, Rollandin, Rotondo, Tredese, Valpiana: rapporto tra TV e minori.
12 febbraio 2003

[…] Impegna il Governo:

  1. A promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia;
  2. A stabilire che le nuove norme in discussione in Parlamento prevedano che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive contengano uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e prevedano l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione "Tv e minori", sottoscritto il 29 novembre 2002, la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  3. Ad attivarsi affinché sia attuata una classificazione delle opere specificamente rivolte ai minori, di quelle adatte all'infanzia o all'adolescenza e di quelle adatte alla visione familiare, con l'obbligo di informare preventivamente i telespettatori di come l'opera messa in onda sia stata classificata;
  4. Ad effettuare, a cura delle amministrazioni coinvolte, campagne di sensibilizzazione ed educative, anche televisive, in ore di buon ascolto per ogni categoria alla quale sono rivolte, destinate ai minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonché volte a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero, e favorendo altresì nella scuola iniziative aventi le stesse finalità, anche attraverso l'aggiornamento del corpo docente e promovendo attività di adeguamento ed educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori, con particolare attenzione all'uso delle lingue minoritarie;
  5. Ad attivarsi affinché siano destinate maggiori risorse per incrementare la quota di produzione nazionale ed europea di cartoni animati di qualità, di programmi specificamente destinati ai minori e di quelli adatti all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità prodotte da imprese che, facendo salve le norme a tutela dell'infanzia, si impegnino ad azioni positive, a favore dei minori, debitamente comprovate, adottando altresì iniziative di legge affinché, nell'ambito delle quote da destinare, a norma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle produzioni europee, almeno il 10 per cento sia riservato a programmi specificamente rivolti ai minori ovvero adatti all'infanzia e all'adolescenza;
  6. A promuovere il coordinamento e verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;
  7. Ad assicurare la realizzazione, nell'ambito dei programmi di intrattenimento e di formazione di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del Contratto di servizio, spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, da trasmettere anche in lingua dei segni, preferibilmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì una "finestra parlamentare" diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;
  8. Ad attivarsi affinché sia prevista l'istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni relative alla programmazione;
  9. A trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive nonché sull'attività di vigilanza svolta;
  10. Ad attivarsi affinché sia effettivo l'obbligo accessorio per le emittenti televisive di mandare in onda una formula esplicita di scuse, nella quale siano spiegate la violazione e la norma posta a tutela del minore, nei casi di avvenuta violazione delle norme del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv firmato il 29 novembre 2002.

AUTORITA’ GARANTE INFORMAZIONE

Delibera n. 127/00/CONS Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi. Delibera 1° marzo 2000, n. 127

Articolo 15 - Tutela dei minori

  1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
  2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00.

Delibera n. 538/01/CSP Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite. Delibera 26 luglio 2001, n. 538

Articolo 4

[…] 6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.

Delibera n. 2/02/CIR Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni.
Delibera 19 febbraio 2002, n. 2

Articolo 1 - Assegnazione di un codice di emergenza al Ministero delle comunicazioni

1. E’ assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114 ai fini dell’accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficoltà.

Eventi

La parola alle ragazze e ai ragazzi. Percorsi di partecipazione nel Veneto
Il 26.11.2009 Venezia - Palazzo Balbi, sala Pedenin -
Ragazze e ragazzi si raccontano nell'ambito di esperienze di partecipazione promosse dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto

“Che vivano liberi e felici … il diritto all’educazione a vent’anni dalla Convenzione di New York”. A Padova, convegno internazionale
immagine tratta dal pighevole del programma del convegno Il 23.10.2009 Padova, Palazzo del Bo', Aula Magna “Galileo Galilei” - via VIII febbraio, n. 2
Un ricordo celebrativo dei vent’anni della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo una riflessione storico -prospettica e teoretico-esperienziale, con particolare attenzione all’articolo 29 dedicato alle finalità dell’educazione

Lavoro dei bambini vs Lavoro minorile. A Padova, un seminario regionale
Il 27.03.2009 Padova, Aula magna Cesarotti, via Cesarotti, 12
Un seminario regionale per una riflessione sul lavoro di bambini e adolescenti declinato secondo un'accezione positiva ed in contrapposizione al lavoro minorile inteso quale sinonimo di sfruttamento e negazione dello sviluppo di personalità in crescita