NORME NAZIONALI
Codice Penale
Articolo 528 - Pubblicazioni e spettacoli osceni
- Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli
pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista detiene,
esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti
osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi
a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
- Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli
oggetti indicati nella disposizioni precedente, ovvero li distribuisce o espone
pubblicamente.
- Tale pena si applica inoltre a chi:
a) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione
o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
b) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni
o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
- Nel caso preveduto dal numero 2, la pena è aumentata se il fatto
è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa
Articolo 14 - Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni
destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità
e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere
il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione,
al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate. Le medesime
disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia,
nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure
sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi
di istinti di violenza e di indisciplina sociale.
Legge 21 aprile 1962, n. 161 - Revisione dei film e dei lavori teatrali.
Articolo 5 - Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori.
Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio
del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere
i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare
sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela
morale.Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del
locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni
manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i
minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali
i minori stessi siano esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'età
del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della
persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione
nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di Pubblica Sicurezza di
servizio nel locale. È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione
possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni
di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.
Legge 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato.
Articolo 8
1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere
la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza,
sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali,
non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza
e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e
ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
Articolo 15
[…] 10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza
gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati
su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato
il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano
stati vietati ai minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962
n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi
né integralmente ne parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore
7.
Articolo 31
[…] 3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine
indicato al comma 2 ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza
dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero
ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10,
e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, l’Autorità (garante)
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi,
la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per
un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora
la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo
10, salvo diversa determinazione dell’Autorità (garante) ove
ricorrano giustificati motivi
Legge 27 maggio 1991, n.176 - Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Articolo 13
- Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni
e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale,
scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
- L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente
dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass
media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione
e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto
se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
- Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno
una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo
spirito dell'art. 29;
- Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare
e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie
fonti culturali, nazionali e internazionali;
- Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze
linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- Favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al
suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18
Legge 5 ottobre 1991, n. 327 - Ratifica ed esecuzione della convenzione
europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo
il 5 maggio 1989.
Articolo 7
[…] 2. Gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili
di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli
adolescenti non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili
di guardarli dato l’orario di trasmissione e di ricezione.
Legge 30 maggio 1995, n. 203 - Riordino delle funzioni in materia
di turismo, spettacolo e sport.
Articolo 3 - Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore
dello spettacolo e del turismo.
[…] 4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film
prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza
tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori,
è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10,
11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella
fascia oraria fra le 23 e le 7.
5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere,
ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione
televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della
fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà,
l’Autorità (garante), d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme
parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile
1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica
nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Legge 23 dicembre 1996, n. 650 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 recante disposizioni urgenti per l'esercizio
dell’attività’ radiotelevisiva e delle telecomunicazioni,
interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello
spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché
per le trasmissioni televisive in forma codificata.
Articolo 1
[…] 26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino
forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato
alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta"
conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one
to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra
le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì divieto di propagandare servizi
audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro
tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Articolo 25. (Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista).
- Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati
di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti
del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità' dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica
il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal
presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui
ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del
Garante.
- Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
- Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace
sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma
2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera l).
- Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22
e 24.
Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo.
Articolo 1
[…] 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:
[...] b) la commissione per i servizi e i prodotti:
[…] 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
[…].
[…] 28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale
degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative
delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico,
pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione
dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze
di tutela dei minori […].
Legge 30 aprile 1998, 122 - Differimento di termini previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive.
Articolo 3
[…]5. La pubblicità e la televendita non possono essere
inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche
di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini,
di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata
è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo
Legge 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcool e
di problemi alcool correlati.
Articolo13
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie,
unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell’esigenza
di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata,
adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti
dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
- È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche
che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici
minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente
riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo
positivo l’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
- È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande
alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori
di 18 anni di età.
- È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche
nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
- È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande
superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati
prevalentemente alla visione dei minori.
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore
trasgressione.
- La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici
ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa
nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.
Legge 1° marzo 2002, n. 39 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001.
Articolo 52
- Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni,
e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata
la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di
razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca
a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti
a base di tabacco.
- La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita
o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare
pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri
a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".
Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 - Attuazione della direttiva
84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/Ce in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa.
Articolo 6
- E’ considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile
di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare
la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza
di esperienza o che, impiegando bambini o adolescenti in messaggi pubblicitari,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 -
Regolamento di esecuzione della legge 161/62.
Articolo 9.
Debbono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche
e teatrali che, pur non costituendo offesa al buon costume ai sensi dell'art.
6 della legge: contengano battute o gesti volgari; indulgono a comportamenti
amorali; contengano scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, o
relative ad operazioni chirurgiche od a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate
in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti;
fomentino l'odio o la vendetta; presentino crimini in forma tale da indurre
all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva.
Alla determinazione del diverso limite di età la Commissione provvede
tenendo conto della gravità e della insistenza degli elementi indicati
nel comma precedente.
Decreto del Ministro delle comunicazioni, 30 novembre 1991, n. 425
- Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva
del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE),
relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle
bevande alcoliche ed alla tutela dei minorenni.
Articolo 3 - Norme a tutela dei minorenni.
La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale
o fisico ai minorenni, non deve:
a. esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b. esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone
ad acquistare tali prodotti o servizi;
c. sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori,
negli insegnanti o in altre persone;
d. mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose
Decreto del Ministro delle comunicazioni, 15 gennaio 2003 - Istituzione
del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,
presieduto da Emilio Rossi.
Risoluzioni parlamentari Commissione parlamentare per l’infanzia
7-00024 Risoluzione De Luca: rapporto tra Tv e minori. 19 luglio 2000
[…] Invita il Governo:
- ad introdurre l’obbligo di mandare in onda in tempo reale una formula
esplicita di scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice
da parte delle emittenti televisive che lo hanno sottoscritto, nella quale
sia spiegata la violazione e la norma posta a tutela del minore;
- ad introdurre l'obbligo di una classificazione dei programmi televisivi
che sia comune a tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale di informare
preventivamente i telespettatori di come sia stata classificata l'opera trasmessa
ed agendo in sede di Unione europea per ottenere in tempi brevi la predisposizione
di adeguati sistemi di classificazione comuni a tutti i paesi membri, come
previsto dalla direttiva 97/36/CE;
- a promuovere l’istituzione presso l’Autorità garante
per le comunicazioni di un Osservatorio per la classificazione delle opere
rivolte ai minori, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei
genitori e degli educatori sentito il parere del Consiglio Nazionale degli
Utenti e delle associazioni delle emittenti radiotelevisive maggiormente rappresentative;
- ad inserire il rispetto dei codici e delle carte similari, compreso il
codice di autodisciplina pubblicitaria, fra le condizioni per il rilascio
ed il rinnovo delle concessioni televisive, fermo restando il potere sanzionatorio
attribuito all’Autorità garante per le comunicazioni;
- a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione
all’esercizio di attività televisive, via Internet e multimediali
contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e
sul divieto di trasmettere spot pubblicitari durante i programmi dedicati
all'infanzia;
- a prevedere l’istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura
professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori,
alla quale l’Autorità garante possa rivolgersi per la richiesta
di chiarimenti e l’assunzione di informazioni relative alla programmazione;
- a promuovere la razionalizzazione ed il coordinamento della complessa normativa
a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso l'adozione,
nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui all'art. 20 comma
2 della Legge 59/97, di un testo unico o di un codice unificato, sottoposto
al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia, con la finalità
di una maggiore semplicità di applicazione;
- ad armonizzare le azioni di tutela in tutte le diverse fasi di produzione,
distribuzione e fruizione dei prodotti televisivi, in rapporto al loro impatto
sui minori;
- ad effettuare campagne educative, anche televisive a cura della Presidenza
del Consiglio dei ministri e scolastiche rivolte ai minori, agli educatori,
agli operatori televisivi e alle famiglie, finalizzate all’informazione
e all’educazione ad un uso creativo del tempo libero, diverso dalla
fruizione passiva del mezzo televisivo e all'uso corretto delle sue capacità
formative;
- a favorire nella scuola l'educazione ai nuovi linguaggi multimediali, curando
anche l’aggiornamento del corpo docente e promuovendo il finanziamento
di attività di formazione alla comunicazione degli educatori e dei
giovani;
- ad avviare corsi di educazione ai mezzi di comunicazione multimediali,
anche attraverso il finanziamento da parte del Fondo nazionale per l'infanzia
del Dipartimento delle attività sociali della Presidenza del Consiglio,
nelle facoltà di scienza della formazione, sociologia, lettere, scienza
della comunicazione, DAMS, nonché corsi di specializzazione ed aggiornamento
per il personale dei mezzi di comunicazione;
- a sensibilizzare le famiglie ad una visione familiare congiunta e consapevole
della televisione individuando sistemi di filtraggio e percorsi guidati per
il controllo familiare anche rispetto alla rete Internet; a promuovere ed
incentivare la produzione di programmi e di opere adatte ad una visione familiare;
- a predisporre idonei incentivi economici, per portare ai livelli medi europei
la quota di produzione nazionale di cartoni animati di qualità, dei
programmi specificamente destinati all’infanzia e all’adolescenza
nonché dei programmi adatti ad una visione familiare, riducendo in
tal modo l’attuale preponderanza di prodotti stranieri estranei alla
cultura europea realizzati spesso a basso costo a scapito della qualità;
- a richiedere alle emittenti televisive il rispetto delle fasce orarie di
programmazione protetta per i minori, promuovendo nel frattempo la revisione
delle fasce orarie protette in linea con quanto avviene in altri paesi europei;
a valutare altresì l'opportunità di non mettere in onda programmi
specificamente dedicati ai minori nella fascia oraria compresa tra le 7 e
30 e le 9 e 30 del mattino;
- affidare all'Autorità Garante per le Comunicazioni il compito di
stabilire la trasmissibilità in TV di opere cinematografiche ed a soggetto
per la televisione, conformemente al parere di una speciale commissione di
esperti presso il Consiglio Nazionale degli Utenti;
- a tener conto, nella fissazione dei criteri per la trasmissibilità
dei film al pubblico dei minori, del diverso grado di impatto e di invasività
del mezzo televisivo, che spesso é subito passivamente (32 milioni
di apparecchi televisivi nelle case) rispetto agli schermi cinematografici
(3.000 in tutta Italia);
- a favorire gli investimenti nel sistema di monitoraggio delle trasmissioni
televisive delle 12 emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo
il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai minori, il controllo
delle trasmissioni generiche, l’utilizzazione dei minori nelle trasmissioni
e la pubblicità televisiva;
- ad estendere il regime della rete di monitoraggio dei Corecom a tutte le
emittenti locali esistenti sul suolo nazionale, sollecitando le regioni che
ancora non vi abbiano adempiuto ad istituire i Corecom sul proprio territorio;
- a tenere conto nella predisposizione degli strumenti di tutela delle differenti
fasce di età dei minori e della loro collocazione sociale, culturale
e del tipo di popolazione in cui vivono;
- a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione
in materia di pubblicità rivolta ai minori anche promuovendo l'adozione
di una segnaletica per le interruzioni pubblicitarie che sia comune a tutte
le emittenti, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e occulta
e concorrendo inoltre a modificare la normativa vigente al fine di vietare
le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente dedicate
ai minori ed evitare che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei programmi
destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti stabilito dalla legge
30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la
messa in onda di appositi "programmi contenitori" di durata superiore
a trenta minuti;
- a considerare le proposte emergenti in Europa sui messaggi pubblicitari
riguardanti giocattoli e giochi durante i programmi destinati ai bambini e
sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi
di cartoni animati;
- a chiedere alla RAI di evitare discriminazioni qualitative fra una televisione
a pagamento e una programmazione gratuita per l'infanzia e l'adolescenza meno
abbiente;
- a chiedere in particolare alla RAI, in ragione della propria funzione pubblica
e delle risorse economiche derivanti dal canone, un forte impegno per il miglioramento
dei livelli qualitativi dell’offerta televisiva, prevedendo l’assunzione
di tali impegni nel contratto di servizio con lo Stato;
- a promuovere un convegno ed un osservatorio a livello di istituzioni europee
sul tema minori-TV, al fine di. confrontare le normative nazionali e sintetizzare
la pluralità di codici di autoregolamentazioni esistenti in un unico
codice di disciplina europeo, corredato da un sistema sanzionatorio univoco,
rapido ed efficace;
- a relazionare annualmente al Parlamento sull’attuazione della normativa
vigente in materia di tutela della dignità e dello sviluppo psicologico
dei minori e sul rispetto di essa da parte delle concessionarie dell’emittenza
radiotelevisiva pubblica e privata;
- a predisporre tutte le misure amministrative e legislative a tutela dei
minori nel pieno rispetto della libertà di comunicazione e di scelta
della programmazione;
- ad ipotizzare la sperimentazione negli apparecchi televisivi di dispositivi
che, aggiunti al normale telecomando, consentano di inibire l'immagine mantenendo
inalterato l'audio.
7-00008 Risoluzione Tredese ed altri: servizi audiotex. 20 marzo 2002
[…] Impegna il Governo
a emanare sollecitamente il regolamento di cui al comma 25 dell’articolo
1 della legge n. 650 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 545 del
1996, contenente norme riguardanti l’accesso ai servizi audiotex ed
a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione
e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio
telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione, nonché ad adottare,
nell’ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa idonea a monitorare
il reiterarsi della pubblicità dei servizi vietati sui mezzi di comunicazione
di massa, anche al fine di agevolare le attività repressive, sanzionatorie
e di contrasto delle autorità competenti
8-00036 Risoluzione Burani Procaccini, Castellani, De Franciscis,
Fasolino, Giacco, Mazzuca, Montagnino, Rollandin, Rotondo, Tredese, Valpiana:
rapporto tra TV e minori.
12 febbraio 2003
[…] Impegna il Governo:
- A promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela
dei minori nei vari settori della comunicazione da sottoporre al parere della
Commissione parlamentare per l'infanzia;
- A stabilire che le nuove norme in discussione in Parlamento prevedano che
ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio
di attività televisive contengano uno specifico disciplinare sul rispetto
dei diritti dei minori e prevedano l'obbligo dei concessionari, licenziatari
e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione "Tv
e minori", sottoscritto il 29 novembre 2002, la Carta di Treviso e il
Codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fermo restando il potere sanzionatorio
attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Ad attivarsi affinché sia attuata una classificazione delle opere
specificamente rivolte ai minori, di quelle adatte all'infanzia o all'adolescenza
e di quelle adatte alla visione familiare, con l'obbligo di informare preventivamente
i telespettatori di come l'opera messa in onda sia stata classificata;
- Ad effettuare, a cura delle amministrazioni coinvolte, campagne di sensibilizzazione
ed educative, anche televisive, in ore di buon ascolto per ogni categoria
alla quale sono rivolte, destinate ai minori, agli educatori, ai genitori
e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici,
alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente
e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonché volte a
promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero, e favorendo altresì
nella scuola iniziative aventi le stesse finalità, anche attraverso
l'aggiornamento del corpo docente e promovendo attività di adeguamento
ed educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli
educatori, con particolare attenzione all'uso delle lingue minoritarie;
- Ad attivarsi affinché siano destinate maggiori risorse per incrementare
la quota di produzione nazionale ed europea di cartoni animati di qualità,
di programmi specificamente destinati ai minori e di quelli adatti all'infanzia
e all'adolescenza, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità prodotte
da imprese che, facendo salve le norme a tutela dell'infanzia, si impegnino
ad azioni positive, a favore dei minori, debitamente comprovate, adottando
altresì iniziative di legge affinché, nell'ambito delle quote
da destinare, a norma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122,
alle produzioni europee, almeno il 10 per cento sia riservato a programmi
specificamente rivolti ai minori ovvero adatti all'infanzia e all'adolescenza;
- A promuovere il coordinamento e verificare l'attuazione delle attività
di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e
locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai
Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazioni;
- Ad assicurare la realizzazione, nell'ambito dei programmi di intrattenimento
e di formazione di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del
Contratto di servizio, spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente
ai minori, da trasmettere anche in lingua dei segni, preferibilmente nella
fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì una "finestra
parlamentare" diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano
assume per l'infanzia e l'adolescenza;
- Ad attivarsi affinché sia prevista l'istituzione, in ogni emittente
televisiva, di una figura responsabile della programmazione televisiva rivolta
ai minori, alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni
relative alla programmazione;
- A trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della
normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico
sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti
disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti
autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive nonché sull'attività
di vigilanza svolta;
- Ad attivarsi affinché sia effettivo l'obbligo accessorio per le
emittenti televisive di mandare in onda una formula esplicita di scuse, nella
quale siano spiegate la violazione e la norma posta a tutela del minore, nei
casi di avvenuta violazione delle norme del Codice di autoregolamentazione
sulla tutela dei minori in Tv firmato il 29 novembre 2002.
AUTORITA’ GARANTE INFORMAZIONE
Delibera n. 127/00/CONS Approvazione del regolamento concernente la
diffusione via satellite di programmi televisivi. Delibera 1° marzo 2000,
n. 127
Articolo 15 - Tutela dei minori
- I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, che non
diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela
dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari
per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
- I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, non possono diffondere programmi
televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori,
salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi
nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00.
Delibera n. 538/01/CSP Regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite. Delibera 26 luglio 2001, n. 538
Articolo 4
[…] 6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta
minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti
per la televisione, dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile
1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma
sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla
pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai
programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti
e l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.
Delibera n. 2/02/CIR Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero
delle comunicazioni.
Delibera 19 febbraio 2002, n. 2
Articolo 1 - Assegnazione di un codice di emergenza al Ministero
delle comunicazioni
1. E’ assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza
114 ai fini dell’accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio
di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti
o altre gravi difficoltà.